Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. I componenti della commissione sono nominati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici giorni la commissione stessa approva lo statuto recante le regole per il suo funzionamento.